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Mandati d'agenzia validi senza ruolo

Con la sentenza del 13 luglio 2000, n. 456, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee affronta nuovamente la questione del contrasto tra la Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 86/653/Cee, e la disciplina nazionale sull’obbligo per gli agenti di commercio di iscriversi al Ruolo tenuto dalle Camere di Commercio (articoli 2 e 9 della legge 204/85).

Il caso esaminato dalla Corte riguardava una controversia pendente innanzi il Pretore di Brescia in cui a un agente, non iscritto al Ruolo, era stato rifiutato il pagamento della provvigione a causa della nullità del contratto di agenzia per omessa iscrizione al Ruolo degli Agenti di commercio.
Su rinvio del pretore, in base all’articolo 177 del Trattato Ce, la Corte di Giustizia ha precisato innanzitutto che le leggi nazionali non possono stabilire la nullità dei contratti di agenzia stipulati con agenti non iscritti al Ruolo (confermando un precedente orientamento, si veda Corte di Giustizia 30 aprile 1998, causa C-215/97, Bellone). La Corte ha inoltre chiarito che il giudice italiano è tenuto ad applicare il diritto interno conformemente alla direttiva europea.
Vero è che se manca un’idonea trasposizione nell’ordinamento nazionale, una direttiva comunitaria non può di per sé creare obblighi a carico dei singoli. Tuttavia, per principio generale, i giudici nazionali sono obbligati ad interpretare le norme interne conformemente alla direttiva.

Secondo un attuale e consolidato orientamento della Cassazione (18 maggio 1999, n. 4817), l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione al Ruolo degli agenti di commercio, ex legge 204/85, non comporta più nel diritto nazionale la nullità del contratto di agenzia. Infatti, venendo meno il divieto di esercizio per gli agenti non iscritti, viene meno la causa di nullità dei contratti con agenti non iscritti ex articolo 1418 del Codice Civile.
Di conseguenza, il contrasto tra la legge nazionale e la direttiva va superato disapplicando la norma interna incompatibile. Questa soluzione, ormai accolta dal nuovo indirizzo giurisprudenziale, afferma che la direttiva ha efficacia diretta rispetto alla norma che vieta agli agenti di commercio di esercitare l’attività senza l’iscrizione al Ruolo.
E’ valido, dunque, il contratto di agenzia stipulato con un agente non iscritto al Ruolo tenuto dalle Camere di commercio. Infatti la direttiva 86/653/Ce, incompatibile con la normativa nazionale che subordina la validità del contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente, impone al giudice nazionale di applicare le disposizioni di diritto interno interpretandole conformemente alla direttiva.

IL PARADOSSO DELL’ISCRIZIONE AL RUOLO

L’atteggiamento assunto da varie Camere di Commercio è la conseguenza del permanere delle disposizioni della Legge 204/1985 dopo le pronunce della Corte di Giustizia, e anche della nostra Cassazione. In effetti, la norma presa a riferimento - e ritenuta inapplicabile dalla Cassazione stessa per contrasto con la direttiva CEE - è l’articolo 9, che riguarda le conseguenze della mancata iscrizione, mentre non è mai stata affrontata direttamente la questione della legittimità degli articoli da 2 (che, pure, era stato portato all’esame della Corte di Giustizia) a 8, che disciplinano l’iscrizione stessa e i requisiti per ottenerla. Si è venuta così a determinare una situazione paradossale: chi non è iscritto nel Ruolo può qualificarsi agente e stipulare un valido contratto di agenzia, ma non può iscriversi come tale nel Registro delle Imprese se non è iscritto nel Ruolo (il che presuppone anche il possesso di specifici requisiti). Solo l’intervento del legislatore potrà sbloccare questa situazione. Il soggetto non iscritto nel Ruolo può comunque usufruire dei benefici fiscali previsti per gli agenti in quanto essi non sono mai stati subordinati a tale iscrizione.

 

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fonte quivenditori



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